domenica 10 maggio 2026

Chiarimenti

 

Corruzione: la “modica quantità” è pure peggio


di Henry John Woodcock

Non v’è dubbio che la nota inviata nelle scorse settimane dal Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo al ministro della Giustizia, al ministro dell’Interno e al presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno delle mafie, abbia riacceso e reso ancora una volta attuali le riflessioni e le polemiche sull’annoso tema delle intercettazioni, sul quale, per quanto mi riguarda, ho già avuto occasione di dire ciò che penso, anche già “ospite” del Fatto in particolare nel dicembre del 2022 e nel gennaio 2024.

Ebbene, chi, in questi giorni, ha criticato o meglio strumentalizzato, da più parti, le riflessioni del Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo su tale argomento mostra di non conoscere, o peggio di non aver compreso in che modo si sia evoluto nel nostro Paese il fenomeno mafioso, in tutte le sue manifestazioni, e quanto sia diventato, per molti versi, ancor più insidioso; mostra, cioè, di non aver realizzato – per citare le espressioni utilizzate dal noto meridionalista Giustino Fortunato all’inizio del ’900 – che, accanto alla così detta “bassa camorra”, quella cioè di strada, esiste l’altrettanto subdola e temibile “alta camorra”, quella cioè che coinvolge anche i così detti colletti bianchi, e dunque la borghesia, ed ancora e soprattutto, mostra di non aver realizzato come – ormai da tempo – sia radicalmente mutato il rapporto tra le così dette mafie e gli apparati della pubblica amministrazione (e cioè, appunto, tra “la bassa camorra” e “l’alta camorra”). Nel senso che la criminalità organizzata ormai non ha più evidentemente neppure la necessità di aggredire, anche con la violenza, gli esponenti della “cosa pubblica”, e cioè di instaurare con essi rapporti di forza, trovando molto più conveniente instaurare con gli stessi rapporti di collusione e, assai frequentemente, di corruzione. Invero, la percentuale delle Amministrazioni sciolte per l’esistenza di infiltrazioni della criminalità organizzata ne è prova inconfutabile.

Detto ciò, a me sembra a dir poco assurdo aver introdotto (o meglio reintrodotto) una norma – quella di cui all’art. 270 c.p.p. così come novellato nell’agosto 2023 di cui parla il Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo nella sua nota – che impedisce di utilizzare le intercettazioni captate e acquisite, tra l’altro, in procedimenti di criminalità organizzata anche in relazione a fatti – reato di corruzione – che magari riguardano rapporti e relazioni della stessa criminalità organizzata con esponenti della Pubblica amministrazione; a tal proposito non può sfuggire come le intercettazioni costituiscano l’unico strumento utilizzabile in particolare con riferimento al reato di corruzione, e ciò dal momento che la corruzione – reato “contratto” e a “consumazione riservata” per eccellenza – appare caratterizzata dalla speculare e contestuale incriminabilità di tutti i protagonisti della transazione illecita in oggetto, dovendosi, dunque, escludere la possibilità, almeno di regola, di ricostruire tali condotte criminose con mezzi diversi dalle intercettazioni; dunque, solo ed esclusivamente le intercettazioni, e soprattutto le intercettazioni acquisite nei procedimenti di criminalità organizzata, consentono di acquisire gli elementi di prova utili e rilevanti per ricostruire qualsivoglia transazione corruttiva, e ciò, almeno che non ci sia qualcuno che immagini che un corrotto o un corruttore si svegli una bella mattina e si presenti spontaneamente al pubblico ministero confessando di aver corrotto o di essere stato corrotto.

Non mi sembra, dunque, rivoluzionario auspicare una (nuova) riforma della richiamata norma contenuta nell’art. 270 c.p.p. che – magari senza far rivivere integralmente l’ambito applicativo della norma nella sua formulazione precedente alla riforma del 2023 – consenta l’utilizzo degli esiti di prova delle intercettazione almeno in relazione ai più gravi reati contro la Pubblica amministrazione (e ad alcune più gravi ipotesi di reato espressamente previste), e in primis in ordine al reato di corruzione, sempre più frequentemente – come si è detto – manifestazione di fenomeni criminosi riconducibili alla sopra invocata “alta camorra”, e ciò invero a prescindere dall’entità della mazzetta corrisposta.

Tanto per rispondere a chi, recentemente, ha provato a minimizzare la rilevanza di tale devastante fenomeno facendo riferimento appunto alle mazzette di modesta entità, mi vien da dire che, personalmente, considero, se possibile, ancor più grave la condotta di un pubblico ufficiale corrotto che svende la sua pubblica funzione per poco, e cioè, appunto, per una mazzetta di modesta entità, e ciò dal momento che quel pubblico ufficiale avrà una concezione e un’idea così svilita della propria pubblica funzione da ritenere di poterla offrire per una miseria.


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