L'articolo 70 della Costituzione attuale:
La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.
Se passa il Referendum diverrà così:
"Articolo
70. – La Camera dei deputati esamina i disegni di legge concernenti le materie
di cui all’articolo 117, secondo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo
comma del presente articolo. Dopo l’approvazione da parte della Camera, a tali
disegni di legge il Senato federale della Repubblica, entro trenta giorni, può
proporre modifiche, sulle quali la Camera decide in via definitiva. I termini
sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.
Il Senato
federale della Repubblica esamina i disegni di legge concernenti la
determinazione dei princìpi fondamentali nelle materie di cui all’articolo 117,
terzo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo.
Dopo l’approvazione da parte del Senato, a tali disegni di legge la Camera dei
deputati, entro trenta giorni, può proporre modifiche, sulle quali il Senato
decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di
legge di conversione dei decreti-legge.
La
funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere
per l’esame dei disegni di legge concernenti le materie di cui all’articolo
117, secondo comma, lettere m) e p), e 119, l’esercizio delle
funzioni di cui all’articolo 120, secondo comma, il sistema di elezione della
Camera dei deputati e per il Senato federale della Repubblica, nonché nei casi
in cui la Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato o alla legge
della Repubblica, di cui agli articoli 117, commi quinto e nono, 118, commi
secondo e quinto, 122, primo comma, 125, 132, secondo comma, e 133, secondo
comma. Se un disegno di legge non è approvato dalle due Camere nel medesimo
testo i Presidenti delle due Camere possono convocare, d’intesa tra di loro,
una commissione, composta da trenta deputati e da trenta senatori, secondo il
criterio di proporzionalità rispetto alla composizione delle due Camere,
incaricata di proporre un testo unificato da sottoporre al voto finale delle
due Assemblee. I Presidenti delle Camere stabiliscono i termini per
l’elaborazione del testo e per le votazioni delle due Assemblee.
Qualora
il Governo ritenga che proprie modifiche a un disegno di legge, sottoposto
all’esame del Senato federale della Repubblica ai sensi del secondo comma,
siano essenziali per l’attuazione del suo programma approvato dalla Camera dei
deputati, ovvero per la tutela delle finalità di cui all’articolo 120, secondo
comma, il Presidente della Repubblica, verificati i presupposti costituzionali,
può autorizzare il Primo ministro ad esporre le motivazioni al Senato, che
decide entro trenta giorni. Se tali modifiche non sono accolte dal Senato, il
disegno di legge è trasmesso alla Camera che decide in via definitiva a
maggioranza assoluta dei suoi componenti sulle modifiche proposte.
L’autorizzazione
da parte del Presidente della Repubblica di cui al quarto comma può avere ad
oggetto esclusivamente le modifiche proposte dal Governo ed approvate dalla
Camera dei deputati ai sensi del secondo periodo del secondo comma.
I
Presidenti del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati,
d’intesa tra di loro, decidono le eventuali questioni di competenza tra le due
Camere, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti, in ordine
all’esercizio della funzione legislativa. I Presidenti possono deferire la
decisione ad un comitato paritetico, composto da quattro deputati e da quattro
senatori, designati dai rispettivi Presidenti. La decisione dei Presidenti o
del comitato non è sindacabile in alcuna sede. I Presidenti delle Camere,
d’intesa tra di loro, su proposta del comitato, stabiliscono sulla base di
norme previste dai rispettivi regolamenti i criteri generali secondo i quali un
disegno di legge non può contenere disposizioni relative a materie per cui si
dovrebbero applicare procedimenti diversi".
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